Scopriamo insieme le novità!

Buon anno e ben ritrovati!
“Anno nuovo, vita nuova” recita un antico proverbio della saggezza popolare. Un adagio oggi più che mai azzeccato per tutte quelle aziende che beneficiano degli scambi preferenziali con i Paesi dell’area paneuromediterranea e per le quali, il 2025, inizia all’insegna di importanti cambiamenti. Se esporti verso i Paesi EFTA, importi da Israele o dal Maghreb, se spedisci merci in conto lavoro nei Balcani occidentali, ad esempio in Albania o in Serbia, se desideri inviare in Norvegia o in Turchia un prodotto che hai trasformato, oppure se sei semplicemente curioso di saperne di più… questa piccola newsletter è dedicata a te. Regalaci qualche minuto del tuo tempo e scopriamo insieme le novità.

LA CONVENZIONE PEM RIVEDUTA, PAROLA D'ORDINE: SEMPLIFICAZIONE

La Decisione 1/2023 del Comitato misto PEM, entrata in vigore il 1° gennaio scorso, ha ringiovanito la Convenzione del 2012, introducendo regole d’origine più snelle e flessibili, in linea con i recenti accordi di libero scambio negoziati dall’UE. Le principali facilitazioni sono le seguenti:

  • Definizione più semplice dei prodotti interamente ottenuti;
  • Ampliamento delle possibilità di cumulo totale per la gran parte dei prodotti;
  • Ammissibilità dei valori medi con riferimento al prezzo EXW del prodotto finito e a quello dei fattori produttivi non originari;
  • Aumento della soglia di tolleranza dei materiali non originari dal 10% al 15%;
  • Sostituzione del principio del trasporto diretto con quello di non manipolazione;
  • Separazione contabile più accessibile;
  • Eliminazione del certificato EUR-MED a favore dell’EUR.1.
Dal vecchio al nuovo: un passaggio graduale

L’effettiva applicazione della Convenzione PEM riveduta fra i partner, ricorda ADM nel suo recente avviso, non è immediata. Dipende, infatti, dalle procedure di adozione formale interne a ciascuna parte contraente. In particolare, le novità avranno effetto solo dopo:

  • L’introduzione di un riferimento alla Convenzione modificata da ultimo e pubblicata negli accordi bilaterali (collegamento dinamico);
  • L’effettiva ratifica della Convenzione PEM riveduta;
  • L’aggiornamento dei relativi accordi bilaterali.

Ne consegue che, dal 1° gennaio 2025, alcuni partner applicano la Convenzione PEM riveduta mentre altri continuano a fare riferimento alla Convenzione del 2012 o ai precedenti protocolli PEM. Diverse velocità di reazione al cambiamento che potrebbero portare, nell’area paneuromediterranea, a due zone di cumulo distinte e incompatibili, con conseguenze negative sugli scambi commerciali.

Le misure transitorie: permeabilità fra regole d’origine

Il Comitato misto PEM ha introdotto, quindi, apposite misure transitorie con la recente Decisione 2/2024. Le disposizioni consentono l’applicazione della Convenzione del 2012 fino al 31 dicembre 2025 e, soprattutto, garantiscono la cosiddetta permeabilità fra regole d’origine.

In altre parole, alcune merci considerate originarie secondo la Convenzione PEM del 2012, lo sono anche ai sensi della Convenzione PEM riveduta (ma non viceversa). Tale permeabilità è estesa a tutti quei prodotti per i quali le regole modernizzate sono meno severe rispetto alle precedenti. Una condizione che si realizza per i beni dei capitoli 1 e 3, per alcune merci del capitolo 16 e per i prodotti industriali dei capitoli da 25 a 97 del Sistema Armonizzato.

Cumulo diagonale: una geometria… un po’ più variabile

Per quanto riguarda la possibilità di cumulo diagonale (ricordi il 13 verticale del nostro cruciverba, vero?), la progressiva applicazione della Convenzione PEM riveduta e l’introduzione delle recenti misure transitorie comportano, per i Paesi partner, l’acquisizione di tre status diversi e alternativi.

Vediamoli insieme:

  • Status CR – la parte contraente applica la Convenzione PEM riveduta e le misure transitorie. È lo status che garantisce le più ampie possibilità. I Paesi CR, infatti, possono scegliere fra l’applicazione delle regole della Convenzione PEM del 2012 e quelle modernizzate, sfruttando pienamente la permeabilità fra i due sistemi;
  • Status R – la parte contraente applica la Convenzione PEM riveduta, ma non ancora le misure transitorie. I Paesi R, ai fini del cumulo, possono considerare come prodotti originari solo quelli ottenuti secondo le regole d’origine modernizzate;
  • Status C – la parte contraente applica la Convenzione PEM del 2012 e può, quindi, applicare il cumulo solo secondo le regole del passato.

Lo status di ciascuna parte contraente evolve con l’avanzamento delle procedure interne di adeguamento alle novità. Si tratta di una particolarità che, per il 2025, renderà un po’ più variabile la geometria all’interno della zona PEM e che può essere monitorata consultando le matrici pubblicate periodicamente dalla Commissione europea. Puoi scaricare l’ultima versione della matrice cliccando qui.

Prove dell’origine: informazioni aggiuntive e…

I certificati di circolazione e le dichiarazioni d’origine redatte su fattura da un esportatore (autorizzato, in caso di importi superiori ai 6.000 €) dovranno riportare, per tutto il 2025, la dicitura “REVISED RULES” nel caso in cui, per determinare il carattere preferenziale di un prodotto, siano state utilizzate le regole della Convenzione PEM riveduta.

…Digitalizzazione

I certificati di circolazione potranno, inoltre, essere emessi e presentati elettronicamente, anche in assenza di un sistema concordato fra due o più Paesi partner della Convenzione. Un impulso alla digitalizzazione delle prove dell’origine, disposto dal Comitato misto PEM con la Decisione 1/2024.

Ultimo ma non meno importante

Nel grande “gioco” del commercio internazionale, la corretta gestione dell’origine preferenziale può essere una strategia efficace per te e per i tuoi partner, grazie al risparmio dei dazi MFN che ne deriva.

Ti sembra troppo complicato? Con l’aiuto del nostro CAD potresti cambiare punto di vista e diventare… un grande giocatore. E ricorda, “un grande giocatore vede autostrade dove altri solo sentieri” (Vujadin Boskov – calciatore e allenatore serbo)¹.

¹Citazione ricordata dal Professor Enrico Perticone nel suo intervento al convegno “Dalla informazione doganale alla digitalizzazione”, 25 marzo 2023, Trieste

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