È davvero la più conveniente?

Gli incoterms sono regole di consegna della merce che costituiscono un elemento chiave nei contratti di compravendita poiché, essendo norme pattizie, stabiliscono chi tra venditore e compratore si farà carico:

dei costi del trasporto: chi dovrà sostenere le spese del trasporto, del carico e dello scarico delle merci e quindi chi dovrà procedere alla stipulazione del vero e proprio contratto di trasporto;
dei rischi del trasporto: il luogo in cui avverrà il passaggio, dal venditore al compratore, del rischio di perdita o danno della merce durante il trasferimento della stessa;
e, inoltre, delle responsabilità del trasporto: chi dovrà provvedere agli adempimenti come l’assicurazione della merce o le formalità doganali connessi all’esportazione ed importazione delle merci.

Questi termini di resa risalgono al 1920 quando la Camera di Commercio Internazionale, al fine di eliminare e ridurre le incomprensioni derivanti dal differente utilizzo di termini commerciali, si mise ad approfondire quelli maggiormente utilizzati e nel 1936 pubblicò per la prima volta una raccolta intitolata “International Rules for Interpretation of Trade Terms”. Ad oggi, l’ultima revisione risale al 2019 ed è denominata Incoterms 2020.

Grazie a questa sono state apportate differenti modifiche e si è cercato di rendere più semplice la loro consultazione limitando il più possibile i dubbi e i malintesi che possono nascere da un’errata interpretazione.

Le rese Incoterms sono in totale 11 e sono definibili con una sigla composta da 3 lettere. È molto importante esprimere il termine di resa nel modo corretto all’interno della fattura e del contratto di compravendita in quanto questa costituisce una vera e propria clausola che vincola le parti e che quindi, se non citata nel modo corretto, potrebbe non essere sufficiente in fase di contestazione.

La dicitura prevista è la seguente: va indicata la sigla composta da 3 lettere seguita dal luogo di partenza o di destinazione della merce ed infine va citata la pubblicazione Incoterms a cui ci si riferisce; questo perché possono essere valutate delle varianti all’ultima pubblicazione a condizione che siano espressamente indicate dalle parti. Sul contratto la resa verrà quindi formulata come segue: FCA Pordenone as per Incoterms 2020.

Ex Works & Free Carrier

La resa Ex Works (EXW o anche Franco Fabbrica) fa parte del gruppo Incoterms “E”; gruppo che prevede le minori obbligazioni a carico del venditore. Questa resa infatti comporta minori rischi e costi di carico a capo del venditore e prevede che la consegna della merce avvenga presso i locali del venditore senza alcuna obbligazione per quanto riguarda il suo caricamento. È onere del compratore dunque occuparsi dell’intera organizzazione logistica del trasporto.

La resa Free Carrier (FCA o anche Franco Vettore) fa parte del gruppo Incoterms “F”; gruppo che prevede che il trasporto principale sia a carico del compratore e che il venditore sia tenuto alla consegna della merce nel luogo convenuto in base alle specifiche istruzioni fornitegli dal compratore. Attraverso questa resa la merce deve essere consegnata già caricata sul veicolo del compratore o del vettore da questo designato, presso i locali del venditore. Oppure, la merce viene consegnata in un altro luogo convenuto presso un vettore nominato dal compratore ma non scaricata dal veicolo.

L’utilizzo del termine di resa EXW è nettamente maggiore rispetto a tutti gli altri termini di resa, questo poiché a prima lettura risulta essere la più economica e la meno rischiosa per il venditore. Nello specifico questo termine permette al venditore di mantenere un prezzo di vendita basso cedendo al compratore tutti quelli che sono i rischi, i costi e gli oneri connessi al trasporto. Tuttavia se si analizza più nel dettaglio questa resa contiene differenti punti critici.

Il rischio legato al carico

Il passaggio del rischio dal venditore al compratore avviene quando il venditore mette a disposizione la merce e pertanto il rischio di perdita o di danni durante le operazioni di carico ricadono sul caricatore.

Se il venditore effettua il carico ma ha pattuito la resa EXW sta contravvenendo all’obbligazione presa con il compratore e di fatto in quel momento si assume il rischio. Il vettore potrebbe affermare che alcuni danni potrebbero essere causati dal carico non effettuato correttamente e il venditore viene così tirato in causa. La Camera di Commercio Internazionale raccomanda alle parti di concordare in anticipo chi fra le due deve assumersi il rischio in caso di danni durante il carico oppure di prendere in considerazione la resa FCA.

Il rischio legato al rapporto con il vettore

Nella resa EXW è il compratore ad incaricare il vettore che, di conseguenza, non instaura alcun rapporto con il venditore. Al venditore perciò non è possibile controllare e verificare l’attività e la professionalità del vettore. Il contratto di trasporto è tra compratore e vettore e questo potrebbe portare ad alcuni problemi. Ad esempio, in caso di mancato ritiro della merce nel luogo indicato dal venditore o anche nel caso in cui il venditore volesse sospendere il trasporto o modificarne l’itinerario.

Il rischio legato al pagamento

Nella circostanza in cui la merce non giunga a destinazione o vi arrivi fortemente danneggiata per colpa del vettore scelto dal compratore, quest’ultimo potrebbe approfittare della perdita della merce per non pagare il venditore oppure potrebbe essere del tutto impossibilitato nei casi in cui esistano restrizioni valutarie nel suo Paese per cui i trasferimenti all’estero di valuta potrebbero essere autorizzati solo per merce effettivamente sdoganata all’importazione.

Il rischio legato alle formalità doganali

Nella resa EXW l’onere di compiere le formalità doganali grava sul compratore. Questo può portare il venditore ad interfacciarsi con diverse problematiche. In primo luogo il compratore potrebbe non restituire in maniera puntuale copia della documentazione doganale con la conseguenza che il venditore potrebbe avere difficoltà a giustificare sia il buon esito che la correttezza della operazione di esportazione. Il venditore, in questo caso, potrebbe relazionarsi direttamente con lo spedizioniere ma quest’ultimo non è tenuto ad alcuna obbligazione contrattuale nei confronti del venditore, in quanto incaricato dal compratore.

In secondo luogo l’operazione doganale potrebbe essere stata effettuata presso una dogana comunitaria diversa da quella italiana con elusione delle regole di competenza territoriale stabilita del Codice Doganale Comunitario e questo potrebbe portare il venditore a ulteriori difficoltà nel reperire la documentazione. Questo rischio potrebbe ridursi fino ad annullarsi se si utilizzassero i termini di resa facenti parte del gruppo “C” e “D” secondo i quali il vettore incaricato sia della spedizione sia delle formalità doganali è scelto direttamente dal mittente.

Concludendo

La resa Ex Works rimane vantaggiosa dal punto di vista economico e del rischio ma i vantaggi sono nettamente minori rispetto agli aspetti negativi che questa potrebbe provocare: mancanza di controllo della documentazione doganale, di trasporto e fiscale, impiego di risorse aziendali per la verifica della correttezza delle operazioni a posteriori e rischi legati alla scarsa professionalità del vettore designato dal compratore.


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