ALLA SCOPERTA DELL’ORIGINE
Con un piccolo cruciverba!
Nell’ambito degli scambi internazionali, l’origine delle merci, anzi, le origini, rivestono un ruolo cruciale. Ma come, al plurale? Eh sì, perché di origine non ce n’è una sola. Per iniziare il nostro viaggio nel mondo dell’origine in un modo (speriamo) utile e leggero, abbiamo pensato ad un piccolo cruciverba per familiarizzare con parole chiave ricorrenti, proviamo a risolverlo insieme?
Da un lato abbiamo la nazionalità economica dei beni, nota come origine comune, geografica o non preferenziale. Quest’ultima identifica il luogo di produzione della merce ed è strettamente connessa all’applicazione dei dazi convenzionali, antidumping, compensativi o supplementari. Non solo, l’origine geografica si intreccia alle restituzioni all’esportazione nel quadro della PAC, alle statistiche sul commercio estero, alla disciplina del made in e ad importanti misure extratributarie, come il neonato CBAM o il prossimo EUDR.
Dall’altro abbiamo l’origine preferenziale, funzione degli accordi di libero scambio bilaterali o multilaterali stipulati dall’UE e delle misure unilaterali concesse da quest’ultima. Si tratta di un’origine strategica, da utilizzare con attenzione. Consente, infatti, un trattamento privilegiato, in deroga alla clausola della nazione più favorita, che si concretizza nella possibilità di importare i beni a dazio ridotto o nullo. Impone, tuttavia, il rispetto delle regole previste per ciascun Paese partner come la trasformazione sufficiente, la territorialità, il trasporto diretto, la non manipolazione, solo per citare alcuni esempi. Richiede, inoltre, la presentazione di apposite prove alle autorità doganali del Paese di importazione, come il certificato EUR 1, l’EUR-MED (ancora per poco) o dichiarazioni su fattura, rese da un esportatore autorizzato o registrato.
VERTICALI:
2. Lo è quell’origine che consente l’applicazione delle misure tariffarie preferenziali unilaterali o bilaterali. Mentre le prime sono concessioni dell’Unione europea, le seconde sono reciproche e sono contenute negli accordi di libero scambio stipulati con alcuni Paesi terzi. La conclusione di tali accordi rientra nella politica commerciale comune, competenza esclusiva dell’UE.
4. È competente per il rilascio del certificato di origine su richiesta dell’esportatore, inviata in modalità telematica attraverso la piattaforma Cert’O.
7. È una decisione presa dall’autorità doganale, su richiesta dell’operatore, con la quale viene definita con certezza l’origine di un prodotto. È vincolante per ambedue le parti, efficace in tutto il territorio dell’Unione europea ed ha una validità di tre anni, salvo casi di cessazione anticipata o annullamento. La procedura per la sua richiesta è stata recentemente chiarita da ADM nella Circolare 18/2024.
8. Certificato utilizzato nell’Unione doganale UE-Turchia che attesta la libera pratica delle merci. È utilizzato per i prodotti agricoli trasformati e per i prodotti industriali. Scopri di più cliccando qui, troverai la decisione 1/2006, l’articolo 6 potrebbe esserti d’aiuto.
10.Certificato di circolazione che l’esportatore può richiedere all’autorità doganale al momento dello sdoganamento e che prova il carattere preferenziale della merce. È utilizzato in particolare negli accordi di libero scambio di “vecchia generazione”, come ad esempio quello con la Norvegia (puoi guardare, come indizio, l’articolo 17 dell’appendice A).
13. Sistema grazie al quale i prodotti originari di un Paese possono essere impiegati nella trasformazione realizzata nella controparte ed essere considerati originari di quest’ultima. Consente, in pratica, di sommare le lavorazioni all’interno di un’area di libero scambio, incentivando e rendendo economicamente più vantaggiose le operazioni realizzate fra i Paesi che ne fanno parte. Esiste quello bilaterale, diagonale, totale.
ORIZZONTALI:
1. Nato durante la conferenza UNCTAD di fine anni Sessanta in India, ha visto la luce in Europa nel 1971. Oggi è disciplinato dal regolamento CE 978/2012 ed il suo obiettivo è sostenere i Paesi a basso reddito attraverso agevolazioni tariffarie, concesse unilateralmente dall’UE, all’importazione dei prodotti originari. Classifica i Paesi che ne fanno parte in tre gruppi di beneficiari, prevedendo un regime generale, uno speciale ed un terzo, denominato “Everything but arms”.
3. Certificato di circolazione utilizzato nella convenzione paneuromediterranea del 2013, in caso, ad esempio, di acquisizione dell’origine con applicazione del cumulo diagonale. Nella pratica? Prodotto originario dalla Svizzera, importato in Algeria con questo certificato. In Algeria il bene è ulteriormente lavorato, acquisendone l’origine preferenziale. Il prodotto viene, infine, riesportato verso l’UE con questo certificato, inserendo l’indicazione “cumulation applied with Switzerland”. Ad ogni modo, il certificato è destinato a scomparire nella modifica della convenzione, che sarà in vigore dal 1° gennaio 2025.
4. Cambiamento a livello delle prime quattro cifre del codice di classificazione delle merci o change tariff heading. Alcuni esempi? prova a guardare i tappeti della voce 5707 nell’allegato 22-01 del regolamento UE 2015/2446 oppure i cinturini ed i braccialetti per orologi della sottovoce 911390 nell’accordo di libero scambio UE-Giappone (JEPA).
5. Lo è quell’origine che si acquisisce nel luogo in cui i prodotti hanno subito l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Un aiuto? Prova a leggere l’articolo 60 del regolamento UE 952/2013.
6. Contenute, ad esempio, nell’allegato 22-01 del regolamento UE 2015/2446, possono essere primarie o residuali. Non coprono tutte le merci del sistema armonizzato e, in questi casi, per la determinazione dell’origine non preferenziale è necessario consultare la posizione comune elaborata dall’UE in sede negoziati OMC.
8. Lo è l’esportatore che può dichiarare su fattura l’origine preferenziale del prodotto che spedisce, anche per importi superiori a 6.000€. Serve un’apposita istanza all’autorità doganale per ottenere questo status. Un indizio? Hai visto l’articolo 17 dell’accordo con la Corea del Sud? E l’articolo 22 della convenzione paneuromediterranea del 2013?
9. Lo è quella separazione, solo a livello di scritture ma non fisica, fra materiali fungibili originari e non originari che, quindi, possono essere stoccati insieme, ottimizzando i costi di magazzinaggio. È un’agevolazione contenuta in alcuni accordi di libero scambio. Un piccolo aiuto? Prova a guardare l’articolo 11 del Protocollo I, contenuto nell’accordo di libero scambio UE – Vietnam, oppure l’articolo 3.13 all’interno dell’accordo con la Nuova Zelanda.
11. Attraverso la registrazione a questa banca dati, l’esportatore può certificare l’origine preferenziale mediante un’apposita attestazione su fattura. Il sistema è utilizzato negli accordi di “nuova generazione”, come quelli conclusi con Canada, Giappone, Singapore, Vietnam, Regno Unito, Nuova Zelanda. Per l’iscrizione si utilizza l’allegato 22-06 bis del regolamento UE 2015/2447 o l’EU Customs Trader Portal (EUCPT). Un piccolo suggerimento? Clicca qui.
12. Parola inglese. Descrive la possibilità di restituzione o esenzione dai dazi previsti sui materiali non originari utilizzati per produrre i beni che verranno esportati con l’emissione di una prova del carattere preferenziale. Quando questo beneficio è vietato, l’accordo presenta una clausola come quella dell’’articolo 14 nell’accordo con il Messico.