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REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA O TEMPORANEA ESPORTAZIONE?
Non lanciare la monetina, affidati al nostro CAD!
Spediamo attrezzatura negli USA e in Canada per l’esecuzione di lavori nei nostri cantieri, ma poi la riportiamo in Italia. Inviamo provvisoriamente stampi in Albania per produrre guarnizioni in gomma. Esportiamo prodotti alimentari verso il Qatar in contenitori termici da impiegare più volte nelle spedizioni successive. Noleggiamo gru e ceste di sollevamento ai nostri clienti extra UE, ma al termine dell’utilizzo intendiamo farle rientrare nel nostro Paese. Il nostro cliente cileno ha ricevuto i nostri prodotti ma, dopo averli provati, ce li ha restituiti perché difettosi.
Situazioni eterogenee, ma una stessa domanda: come evitare i dazi al rientro della merce in UE?
Un quesito molto importante che vede da un lato la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la riscossione dei dazi all’importazione – risorse proprie tradizionali – e dall’altro la necessità di facilitare determinate attività economiche transfrontaliere.
Reintroduzione in franchigia unionale
Una prima soluzione, comune a tutti e ventisette gli Stati membri poiché prevista dal Codice Doganale dell’Unione, è la reintroduzione in franchigia (articolo 203 CDU). Un via libera eccezionale, su richiesta dell’interessato, all’importazione delle merci in esenzione daziaria, ma solo se sono rispettati (e adeguatamente provati) i seguenti requisiti oggettivi:
- I prodotti che vengono reintrodotti erano unionali al momento dell’esportazione “definitiva”;
- La reintroduzione avviene, salvo casi particolari, entro tre anni dall’esportazione “definitiva”;
- La merce viene reintrodotta nelle stesse condizioni in cui era stata esportata.
Una deroga al binomio immissione in libera pratica – obbligazione doganale che va interpretata in modo restrittivo in particolare per quanto riguarda l’ultimo dei tre presupposti.
La normativa considera, infatti, la merce di rientro identica a quella esportata quando non ha subito lavorazioni né alterazioni o, al massimo, solo interventi minimi, necessari per garantirne lo stesso utilizzo che aveva al momento dell’uscita.
La temporanea esportazione nazionale, fra vecchio TULD e nuove DNC
La normativa nazionale, prima il Tuld e oggi, da ottobre 2024, le nuove Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’UE (DNC), contempla l’istituto della temporanea esportazione.
Si tratta di una speciale agevolazione per il traffico internazionale che consente l’uscita (provvisoria) di merci unionali destinate, in un tempo successivo, alla reintroduzione “duty free” nel territorio UE, purché nelle stesse condizioni in cui erano state originariamente esportate, fatto salvo il normale deterioramento dovuto dall’uso.
L’articolo 214 del “vecchio” Tuld permetteva di richiedere la temporanea esportazione (anche con l’esonero dall’emissione del documento doganale e dalla prestazione di garanzia) per numerose categorie di merci. Pensiamo, ad esempio, ai materiali da impiegare per il trasporto, il condizionamento ed il contenimento di prodotti importati ed esportati, o a tutti quei beni utilizzati nell’esecuzione di lavori o nella produzione, come ad esempio macchinari, attrezzature, stampi, matrici, eccetera.
Le nuove DNC, contenute nell’Allegato I del D. Lgs 141/2024 ed entrate in vigore ad ottobre scorso, sembrano, invece, restringere i casi in cui la temporanea esportazione può essere autorizzata.
L’articolo 72 la circoscrive, infatti, a “merce unionale, destinata a essere reimportata tal quale, da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze”, escludendo i beni utilizzati nel trasporto e condizionamento di merce o nella produzione di altri beni e servizi.
Una limitazione, tuttavia, solo apparente, come spiega ADM nella sua Circolare 27/2024, precisando che l’elenco dei prodotti e delle finalità sopra citato è solo indicativo e non esaustivo.
Semaforo verde, quindi, a reintroduzione in franchigia e temporanea esportazione, ma a determinate condizioni, per evitare il pagamento dei dazi alla reintroduzione di merce unionale precedentemente inviata all’estero.
Ma nella pratica, quale delle due soluzioni scegliere? Come fare?
Le linee guida della DG Taxud sulla reintroduzione in franchigia e la stessa Circolare 27/2024 contengono importanti aspetti procedurali, vediamoli insieme nella seguente check list operativa.
Esportazione
Sai già che la merce rientrerà? chiedi l’autorizzazione alla temporanea esportazione (modello nella Circolare 27/2024);
Non sai se la merce rientrerà? chiedi l’emissione di un’esportazione definitiva;
La merce potrebbe rientrare da una dogana diversa? richiedi un bollettino INF3 alla dogana d’esportazione, ti servirà per mettere a disposizione del diverso ufficio doganale d’importazione tutti i dettagli della merce da riportare in UE. Potrai richiedere l’INF3 anche in un momento successivo all’esportazione, una previsione molto utile soprattutto nel caso in cui l’eventualità del rientro dei prodotti non sia nota al momento dell’uscita.
Importazione
Avevi richiesto ed utilizzato una temporanea esportazione? procedi con una reimportazione;
Avevi utilizzato un’esportazione “definitiva”? verifica se rispetti le condizioni per la reintroduzione in franchigia.