Definizione e benefici

Le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione Europea possono essere presentate, ai sensi dell’articolo 139 del Codice Doganale dell’Unione in un luogo approvato dalle autorità doganali. Tale istituto, autorizzato dall’Agenzia delle Dogane, è previsto dalla normativa doganale e consente di presentare le merci destinate all’esportazione verso i paesi extra UE in un luogo fisico diverso dagli spazi doganali.

Grazie a questa semplificazione prende vita un vero e proprio processo di digitalizzazione delle procedure doganali che permette di consegnare la merce al vettore designato completa di tutta la documentazione doganale.

Sdoganamento ordinario vs luogo approvato

L’iter che un operatore economico è chiamato a seguire qualora volesse esportare della merce verso paesi non comunitari è complesso e, molte volte, ostico.

Le merci, per essere correttamente sdoganate, devono essere trasferite fisicamente presso gli spazi doganali e, una volta entrate in questi luoghi, devono essere dichiarate da uno spedizioniere doganale. A seguito dell’invio telematico della dichiarazione doganale si deve attendere l’esito del Circuito Doganale di Controllo e, in caso di controllo, la merce deve essere sottoposta a verifica da parte delle autorità doganali. Questo può portare a criticità in termini di tempi, costi e rischi connessi allo scarico e al ricarico della merce. Solo una volta terminato l’intero iter la merce risulta effettivamente sdoganata e al vettore viene consegnata la bolla doganale.

La procedura di sdoganamento di merci destinate all’esportazione attraverso l’utilizzo del luogo approvato è nettamente più snella e breve. In questo caso, infatti, la merce non deve subire trasferimenti fisici presso gli spazi doganali in quanto viene dichiarata dallo spedizioniere doganale quando si trova nello stabilimento dell’esportatore e in anticipo rispetto alla data prevista per la spedizione. Nell’imprevisto di controlli derivanti dall’esito del Circuito Doganale di Controllo non è necessario che la merce venga spostata poiché la verifica di conformità avverrà direttamente presso il luogo approvato e una volta ottenuto l’esito sarà cura dello spedizioniere doganale inviare la documentazione via e-mail all’esportatore. La diminuzione delle criticità legate ai tempi, ai costi e ai rischi connessi allo scarico e al ricarico della merce è tangibile.

I benefici del luogo approvato

L’istituto del luogo approvato permette di ottenere una gestione più efficiente dei flussi internazionali riducendo significativamente i tempi di transito della merce. Attraverso questo è possibile ottenere:

una maggiore fluidità e velocità nello sdoganamento, infatti, la merce può essere sdoganata direttamente nei propri locali 24 ore su 24 e non necessita di alcun passaggio presso gli spazi doganali;
una diminuzione dei costi legati al trasporto, al carico e allo scarico della merce;
un aumento della compliance doganale che permette al soggetto esportatore di instaurare così un vero e proprio rapporto con le autorità doganali e con il proprio consulente doganale;
una diminuzione dei rischi e delle sanzioni;
una migliore tracciabilità e goverance sulle procedure doganali in quanto permette una gestione diretta dell’intera documentazione e quindi annulla le problematiche connesse alla mancata chiusura degli MRN e alla restituzione del Documento di Accompagnamento all’Esportazione (DAE).
Come si ottiene l’autorizzazione

L’autorizzazione all’utilizzo del luogo approvato si ottiene a seguito della presentazione di un’istanza presso l’ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione al territorio presso il quale è tenuta la contabilità doganale del richiedente. Nello specifico questa va redatta seguendo il modello allegato alla Circolare 2/D/2018 della Agenzia delle Dogane che, in aggiunta, specifica quelli che sono i requisiti ai quali il richiedente deve rispondere per ottenere tale autorizzazione.

“Nel caso in cui venga richiesta l’approvazione di un luogo da utilizzare esclusivamente per la presentazione delle merci in partenza da vincolare al regime dell’esportazione, in considerazione dei minori rischi correlati a questa fattispecie, si rammenta che dovranno essere verificate soltanto le condizioni relative alla continuità delle operazioni di esportazione presso il luogo, al possesso del titolo giuridico per il suo utilizzo e all’idoneità dello stesso per l’effettuazione dei controlli.”

I tempi di rilascio previsto per il conseguimento della concessione sono di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. L’istanza può essere effettuata anche da un Centro di Assistenza Doganale il cui doganalista diverrà vero e proprio consulente doganale diretto dell’esportatore richiedente.


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