Scopriamolo insieme con un piccolo quiz!

Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è un tassello importante del Green Deal europeo e uno strumento per raggiungere una neutralità climatica entro il 2050. Il CBAM, in particolare, rivoluziona il modo in cui l’Europa combatte le emissioni di gas ad effetto serra e le rilocalizzazioni di processi produttivi inquinanti verso paesi terzi meno rigorosi dal punto di vista ambientale. Questo meccanismo, entrato in vigore proprio un anno fa, il 1° ottobre 2023, prevede una graduale implementazione ed una progressiva introduzione delle novità, ma… la tua azienda conosce davvero il CBAM? Scopriamolo insieme con un piccolo quiz.

IL CBAM RIGUARDA SOLO PRODOTTI SIDERURGICI? FALSO

Ghisa, ferro e acciaio sono solo una minima parte del mondo CBAM. Quest’ultimo, infatti, ricomprende anche cemento, alluminio, concimi, idrogeno ed energia elettrica, tutti settori caratterizzati da processi produttivi inquinanti e ad alto rischio di rilocalizzazione verso paesi meno “green”. L’allegato I del reg. UE 2023/956 elenca, mediante i codici di nomenclatura combinata, le merci soggette a CBAM per ciascun settore, mentre il nuovo self assessment tool della Commissione europea ti aiuta a scoprire velocemente se ciò che la tua azienda sta importando è un prodotto CBAM.

I PRODOTTI UK SONO ESENTI DAL CBAM GRAZIE ALL’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO CON L’UE? FALSO

Gli accordi di libero scambio non sollevano la tua azienda dagli obblighi CBAM. Questi ultimi sono, infatti, estesi a tutte le merci considerate originarie di paesi terzi, conformemente alle norme di origine non preferenziale contenute nella normativa doganale. L’esclusione di Svizzera e paesi SEE dall’ambito di applicazione del CBAM si fonda sulla loro partecipazione all’EU Emission Trading System (EU ETS), non sull’eventuale carattere preferenziale dei beni. Altre esenzioni riguardano principalmente i prodotti CBAM dal valore intrinseco inferiore a 150,00 € e, nel periodo transitorio, le merci oggetto di reintroduzione in franchigia.

A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2024 NON POTRÒ PIÙ UTILIZZARE I VALORI PREDEFINITI? VERO

Corretto, a partire dal terzo trimestre del 2024, e quindi con la relazione CBAM da trasmettere nel mese di ottobre, sarà necessario determinare le emissioni incorporate sulla base delle metodologie di monitoraggio stabilite dall’UE. Queste ultime si basano su calcoli, con l’impiego di formule e parametri specifici, o sulla misurazione dei gas a effetto serra presso l’impianto produttivo. Per identificare chiaramente i dati da richiedere ai fornitori, la Commissione europea ha predisposto un apposito communication template. Il suo utilizzo – facoltativo, certo, ma consigliato dalle linee guida – può semplificare il dialogo con i tuoi fornitori e la compilazione della relazione CBAM per la tua azienda.

IL CBAM NON PREVEDE PAGAMENTI, SOLO RENDICONTI PERIODICI? VERO ma con riserva

Nel periodo transitorio, vale a dire dall’entrata in vigore del CBAM fino al 31 dicembre 2025, gli obblighi sono limitati alla rendicontazione trimestrale delle emissioni dirette ed indirette, incorporate nei beni importati, attraverso l’apposito registro. A partire dal 1° gennaio 2026, invece, la comunicazione sarà solo annuale ed il CBAM funzionerà come un vero e proprio “dazio antidumping ambientale”, ma dall’applicazione più complessa. Al posto della classica aliquota da applicare al valore in dogana, infatti, la tua azienda dovrà acquistare dei certificati CBAM per poter importare. I certificati garantiranno un livellamento del prezzo del carbonio delle merci estere con quello pagato per la fabbricazione di analoghi prodotti in UE.

LO STATUS DI DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO È FACOLATIVO? FALSO

Lo status di dichiarante CBAM autorizzato è una qualifica obbligatoria, essenziale, nel mondo CBAM. Nel periodo definitivo, infatti, se la tua azienda non avrà conseguito questa autorizzazione non potrà acquistare i certificati CBAM e nemmeno importare autonomamente i prodotti coinvolti, con conseguenti costi, difficoltà e ritardi negli approvvigionamenti. Fortunatamente, è possibile presentare l’istanza già a partire dal 31 dicembre 2024: un anticipo strategico per verificare, nella tua azienda, i requisiti fondamentali ai fini dell’autorizzazione.

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