Destinazione cile

1° febbraio 2025. L’Accordo di Associazione UE-Cile del 2002 passa il testimone al neonato Accordo interinale (ITA), un vero e proprio restyling delle relazioni economiche fra le due aree, ricco di novità. Vediamole insieme! Il Cile potrebbe essere il tuo partner commerciale di domani, ci avevi mai pensato?

Prodotti agroalimentari: meno dazi, più protezione delle indicazioni geografiche

Stretta di mano su un graduale abbattimento dei dazi all’importazione in UE per grano e altri cereali cileni (v.d. 1008), cereali lavorati (v.d. 1104), funghi preparati o conservati (v.d. 2003), cioccolata e prodotti contenenti cacao (SA 180620 e 180690) e della panetteria (v.d. 1905). Analoga progressiva riduzione degli oneri doganali in Cile per formaggi e latticini europei (v.d. 0406), preparazioni alimentari (v.d. 1901 e 2106), per arrivare ad un’importazione duty free entro tre o massimo sette anni dall’entrata in vigore dell’Accordo (allegato 2). Per quanto riguarda le indicazioni geografiche (IG), il nuovo Accordo interinale ne protegge più di duecento, garantendo tutela a numerose eccellenze europee e italiane, fra le quali alcune specialità della nostra Regione, come il Prosciutto di San Daniele (allegato 25-C).

Prodotti industriali: sì a riparazioni e…

Via libera all’esenzione daziaria all’importazione in UE e in Cile di beni che, a prescindere dalla loro origine, sono stati precedentemente esportati nella controparte per l’effettuazione di riparazioni (articolo 2.9). Una disposizione innovativa, presente solo negli accordi di libero scambio di nuova generazione come quelli con Canada, Giappone o Nuova Zelanda, che permette agli operatori economici di importare senza oneri doganali i prodotti riparati a titolo oneroso nell’ambito di un perfezionamento passivo (articolo 260 bis CDU).

…rifabbricazioni

Nessuna differenza di trattamento all’importazione fra prodotti nuovi e usati nell’ITA, soprattutto per quanto riguarda macchinari, elettrodomestici, veicoli, strumenti di misura e mobili (articolo 2.10). L’Accordo interinale riconosce, infatti, i beni rifabbricati: merci classificate nei capitoli da 84 a 90 e nella voce 9402 del SA, composte da parti ottenute da prodotti usati, le cui prestazioni sono analoghe a quelle di un bene equivalente in nuove condizioni (articolo 2.3 lettera f).

Origine preferenziale tra semplificazioni e…

ITA è sinonimo di semplificazioni per gli operatori economici, nel solco già tracciato dagli accordi di libero scambio di nuova generazione, stipulati dall’UE con Canada, Giappone, Nuova Zelanda, UK o come la nuova Convenzione PEM. Ecco le principali facilitazioni:

  • Separazione contabile dei materiali fungibili (articolo 3.12);
  • Non modificazione al posto del principio del trasporto diretto (articolo 3.14);
  • Via libera al duty drawback e stop al divieto di restituzione o di esenzione dai dazi doganali per i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di un prodotto originario;
  • Calcolo del valore massimo dei materiali non originari sulla base del loro valore medio ponderato (allegato 3-A, nota 4), utile in tutti i casi in cui la regola d’origine specifica per prodotto è “MaxNOM…%” (allegato 3-B);
  • Non solo cumulo bilaterale, ma anche possibilità di cumulo ampliato con Paesi dell’America centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama) e Paesi andini (Colombia, Ecuador e Perù);
  • Formulazione delle regole d’origine specifiche per prodotto, o lavorazioni sufficienti idonee a conferire il carattere originario, più concisa e schematica rispetto alle descrizioni discorsive contenute nel precedente Accordo di Associazione (allegato 3-B).
…un sistema di prove più snello

Il nuovo Accordo interinale segna una svolta verso un sistema di autocertificazione, abbandonando il certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali. L’EUR.1 è sostituito, infatti, dall’attestazione di origine da parte di un esportatore, identificato con un numero di riferimento, e dalla conoscenza dell’importatore (articolo 3.16). L’attestazione di origine ha una validità di un anno e può coprire sia un singolo invio che spedizioni multiple di prodotti identici nel periodo, non superiore a 12 mesi, indicato nell’attestazione di origine (articolo 3.17).

Le linee guida del Taxud, così come gli avvisi ADM del 15 gennaio e del 31 gennaio, chiariscono l’identificazione dell’esportatore in UE e in Cile, ai fini dell’attestazione di origine.

  • In UE – il numero di riferimento dell’esportatore, da indicare nell’attestazione, è quello di registrazione al REX. Tale informazione è sufficiente e non è richiesta la firma da parte dell’operatore;
  • In Cile – il numero di riferimento dell’esportatore è il RUT (sigla di “Rol Único Tributario”) ma, contrariamente al REX europeo, da solo non è sufficiente. L’attestazione di origine deve, infatti, riportare anche il nome e la firma dell’operatore.
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